(1) Il gestore dell’area sciabile attrezzata determina l’orario di apertura e chiusura delle piste.
(2) L’apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse, del corretto funzionamento degli elementi di sicurezza e di quelli destinati alla segnaletica, nonché dell’assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane.
(3) Il gestore dell’area sciabile attrezzata dispone la chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse nei seguenti casi:
- a conclusione dell’esercizio giornaliero;
- al verificarsi di situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio di soccorso, alla segnaletica, alla protezione, preparazione e manutenzione delle piste, con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti;
- ogniqualvolta particolari situazioni legate a circostanze oggettive compromettano la sicurezza o la normale agibilità delle piste e, fatto salvo quanto disposto dalla legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, e successive modifiche, in presenza di pericolo di distacco di valanghe o frane;
- in occasione di manifestazioni agonistiche, gare e allenamenti.
(4) Al fine di garantire la sicurezza degli utenti il gestore individua le piste da sci che possono essere chiuse, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
(5) La chiusura delle piste è totale o parziale, a seconda delle caratteristiche e dell’intensità della situazione di pericolo.
(6) La chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse ai sensi del comma 3, lettere b), c), e d) e del comma 4 è effettuata per mezzo di segnaletica da esporre secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.