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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 22 novembre 2010 , n. 131)
Disposizioni in materia di gioco lecito

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici") 2)

(1) Al comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “non vietati con decreto del presidente della Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “non vietati ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.”

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”

2)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 11, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.