In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 22 novembre 2010 , n. 131)
Disposizioni in materia di gioco lecito

1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo") 2)

(1) Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il seguente articolo:

"Art. 5/bis (Giochi leciti) - 1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011.

2. Con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione.

4. L’esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri.”

(2) Nell'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9,”.

2)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 11, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici") 2)

(1) Al comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “non vietati con decreto del presidente della Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “non vietati ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Testo unico sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.”

(2) Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione.”

2)
La Corte costituzionale con sentenza n. 300 del 10 novembre 2011 ha dichiarato legittimi gli articoli 1 e 2 della L.P. 22 novembre 2010, n. 13, che hanno inserito l'art. 5/bis e modificato l'art. 12 della L.P. 13 maggio1992, n. 13, e che hanno modificato l'art. 11 comma 1 ed inserito l'art. 11, comma 1/bis nella L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 3 (Disposizione finanziaria e transitoria)

(1) La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a tutti gli esercizi pubblici, anche se questi hanno ottenuto la licenza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.