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d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 44 (Consorzi di miglioramento fondiario)

(1)  Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti.

(2)  Il numero dei consorziati non può essere inferiore a nove.

(3)  Sono organi del consorzio di miglioramento fondiario:

  1. l’assemblea;
  2. il consiglio dei delegati;
  3. il consiglio d’amministrazione;
  4. il presidente;
  5. i revisori dei conti.

(4)  Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

(5)  L’assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30. L’assemblea elegge, nel proprio seno, i membri del consiglio dei delegati.

(6)  Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette entro sei mesi dalla decadenza del mandato del consiglio uscente.

(7)  Il presidente del consorzio convoca l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, dell’avviso indicante la data, l’ora e il luogo della convocazione all’albo pretorio dei comuni nei quali ricade il comprensorio consortile.

(8)  Nei consorzi con meno di 100 consorziati l’assemblea assume i compiti e le funzioni del consiglio dei delegati.

(9)  Lo statuto consortile fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

(10)  Il consiglio dei delegati:

  • a)  elegge, con votazioni separate, fra i membri eletti dall’assemblea il presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;
  • b)  nomina i revisori dei conti;
  • c)  delibera sulle modifiche allo statuto consortile;
  • d)  delibera sulle modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;
  • e)  approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
  • f)  delibera i criteri di ripartizione della spesa;
  • g)  approva il regolamento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario;
  • h)  delibera su tutte le questioni di carattere straordinario, quali:
    • 1)  l’accensione di prestiti o mutui passivi;
    • 2)  l’approvazione dei progetti delle opere;
  • i)  delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio, che non sia di competenza specifica degli altri organi.

(11)  Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

(12)  Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 11 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

(13)  Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di consorziati, non inferiore a tre.

(14)  L’elezione del consiglio di amministrazione è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

(15)  Il componente del consiglio di amministrazione eletto dall’assemblea ai sensi del comma 8, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

(16)  Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio dei delegati nella prima riunione, da convocarsi, da parte del presidente uscente del consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati.

(17)  Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti:

  1. vigilano sulla gestione del consorzio;
  2. assistono alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se vengono trattate questioni di tipo contabile;
  3. presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul bilancio consuntivo.

(18)  I revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati ovvero al consiglio d’amministrazione nel caso di cui al comma 8.

(19)  Non possono essere nominati revisori dei conti:

  1. il presidente, il vicepresidente e i membri del consiglio dei delegati;
  2. le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

(20)  In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione dei revisori dei conti entro tre mesi dalla cessazione.

(21)  Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità, chiedono al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.

(22)  In caso di gravi motivi, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, determinando la destinazione del loro patrimonio. A tal fine nomina un apposito commissario che procede anche all’introito dei contributi consortili dovuti, al fine di soddisfare gli eventuali creditori del consorzio.

(23)  La Giunta provinciale può affidare ai consorzi di bonifica di secondo grado di cui all’articolo 6 l’esecuzione di ispezioni periodiche sui consorzi di miglioramento fondiario, al fine di segnalare all’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura l’inosservanza di quanto stabilito dagli statuti in materia di convocazione e effettuazione delle assemblee generali, di rinnovo degli organi consortili e di contabilità.

(24)  Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono, esclusivamente allo scopo del conseguimento dei propri fini istituzionali, provvedere, direttamente o anche tramite la partecipazione a società con altri enti dotati di personalità giuridica, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica in canali e condotte consortili nonché l'approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni. 5)

5)
L'art. 44, comm 24, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
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