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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 37 (Agevolazioni)

(1)  Per favorire l’accorpamento e l’arrotondamento di fondi agricoli, la Giunta provinciale può concedere contributi fino all’intera copertura delle spese connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria.