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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 45 (Disposizioni transitorie)

(1)  L'elenco delle professioni di maestro artigiano valido al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i corrispondenti profili professionali di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, sono recepiti e in seguito integrati con le professioni mancanti.

(2)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "meccanico d'auto" o di "elettricista d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "tecnico d'auto".

(3)  Nel Registro delle imprese vengono iscritte con l'attività di "tecnico d'auto" anche le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della presente legge di "meccanico d'auto" o di "elettricista d'auto".

(4)  Per poter effettuare le revisioni periodiche di autoveicoli, fino all'adozione del profilo professionale di tecnico d'auto o tecnica d'auto, oltre all'iscrizione nel Registro delle imprese con l'attività di "carrozziere", è richiesta anche l'iscrizione con le attività di "elettricista d'auto", "meccanico d'auto" e di "gommista".

(5)  I 24 mesi di esperienza professionale previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b), sono adeguati se relative nuove disposizioni comunitarie o statali dovessero determinare un'altra durata di esperienza professionale.

(6)  Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione di cui al titolo II e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti. 36)

(7)  Nel caso di subentro nella gestione o nella titolarità di un panificio, le persone con vincoli di parentela entro il terzo grado o affini in linea retta con la persona che cede l'azienda sono esonerate, per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalla dimostrazione dei requisiti professionali di cui all'articolo 38.

(8)  Le denominazioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono adattate, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, alle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.

(9)  Per la riclassificazione delle imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane con attività artigianale secondaria di cui all'articolo 6, comma 3, è fissato un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(10)  Allo scopo della stesura dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, la Camera di commercio invia alla Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle attività artigiane registrate.

(11)  Il vigente ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e successive modifiche, è recepito.

(12) 37)

(13)  Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, rimangono valide.

(14)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione provinciale Artigianato, Industria e Commercio esamina, assieme alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, gli effetti della legge ed in particolare delle disposizioni che definiscono le attività artigiane e l'impresa artigiana.

(15)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto”.38)

(16)  Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica". 38)

36)
L'art. 45, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 19, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
37)
L'art. 45, comma 12, è stato abrogato dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
38)
I commi 15, e 16, dell'art. 45, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 20, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.