(1) L'attività dei panifici comprende la produzione e la vendita di pane, prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati nella stessa azienda.
(2) 24)
(3) Con regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni dei panificatori e dei consumatori più rappresentative della provincia, sono stabiliti i requisiti per l'utilizzo della denominazione di "panificio", nonché le definizioni di "pane fresco" e "pane conservato". 25)