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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale25 febbraio 2008, n. 11)
Ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 39 (Attività dei panifici)

(1)  L'attività dei panifici comprende la produzione e la vendita di pane, prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati nella stessa azienda.

(2) 24)

(3)  Con regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni dei panificatori e dei consumatori più rappresentative della provincia, sono stabiliti i requisiti per l'utilizzo della denominazione di "panificio", nonché le definizioni di "pane fresco" e "pane conservato". 25)

24)
L'art. 39, comma 2, è stato abrogato dall'art. 1, comma 21, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
25)
Il testo tedesco dell'art. 39, comma 3, è stato modificato dall'art. 1, comma 11, della L.P. 19. luglio 2013, n. 11.