(1) Il gestore comunica all'Agenzia e al comune competente le modifiche progettate per l'impianto e le variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto. Nel caso di modifiche all'impianto devono essere allegati il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato.
(2) In caso di modifica sostanziale si applica quanto previsto dall'articolo 22.
(3) In caso di modifiche non sostanziali la Conferenza esamina il progetto e il relativo rapporto ambientale integrato ed emette un parere motivato entro il termine di 60 giorni.
(4) Il parere sulla valutazione ambientale integrata sostituisce a tutti gli effetti ogni altro parere sul progetto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge nelle materie indicate all'articolo 5, comma 1.
(5) Dopo la realizzazione delle modifiche il gestore presenta all'Agenzia la richiesta di collaudo ai sensi dell'articolo 23.
(6) Se necessario, la Conferenza adegua l'autorizzazione.