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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 12 (Contributi)

(1)  Per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere contributi alle imprese, alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

  1. fino al 50 per cento nel caso di azioni pubblicitarie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
  2. fino all'80 per cento per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), nel rispetto del regime "de minimis" per le imprese;
  3. fino al 100 per cento per le iniziative di campagne informative al consumatore di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), nel rispetto del regime "de minimis" per le imprese;
  4. fino all'80 per cento per i controlli di qualità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno. 10)

(2)  Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, il contributo è erogato direttamente a tale ente.

(3)  Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento. L'importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.

10)
La lettera d) dell'art. 12, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 9, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11, e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.