(1) La Ripartizione provinciale Agricoltura, in seguito chiamata Ripartizione, rappresenta sul territorio provinciale l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa vigente in materia di agricoltura biologica di cui al regolamento.
(2) Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Ripartizione in particolare:
(3) La Ripartizione può delegare in tutto o in parte agli organismi di controllo l'esecuzione dei compiti di cui al comma 2, lettera f).