(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 1/bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall’assessore competente. 17)
(1/bis) Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche. 18)
(2) Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotterranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente. 19)
(3) Gli scavi indicati al comma 2 devono essere chiusi entro il più breve tempo possibile e devono essere adottate tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea.