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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea)  delibera sentenza

(1) Fatto salvo quanto previsto al comma 1/bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell’acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall’assessore competente. 17)

(1/bis) Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche. 18)

(2) Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all’utilizzo dell’acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell’acqua sotterranea con una quantità d’estrazione d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente. 19)

(3) Gli scavi indicati al comma 2 devono essere chiusi entro il più breve tempo possibile e devono essere adottate tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea.

massimeDelibera N. 2320 del 30.06.2008 - Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999 - Utilizzazione di acque sotterranee - competenza e giurisdizione
17)
L'art. 19, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 3, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
18)
L'art. 19, comma 1/bis, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato inserito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
19)
L'art. 19, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 29 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12, e poi dall'art. 5, comma 5, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
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