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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 49 (Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque)

(1) Al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con regolamento di esecuzione vengono fissate norme in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi.

(2) Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse.

(3) Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nonché dai singoli fogli di condizioni per la sicurezza di persone e cose.

(4) Il progetto di gestione è predisposto dal gestore entro i termini e sulla base dei criteri fissati con regolamento di esecuzione. Esso va presentato per l'approvazione all'Agenzia, che si esprime entro 180 giorni, previo parere dell'Ufficio caccia e pesca, dell'Ufficio gestione risorse idriche e dell'autorità competente in materia di dighe. Decorsi 90 giorni senza che l'autorità competente in materia di dighe abbia rilasciato il parere in merito, l'Agenzia procede prescindendo dal parere stesso.

(5) Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

(6) I materiali solidi che vengono recuperati dall'acqua per garantire una corretta gestione degli impianti non possono essere reimmessi nel corpo idrico ma devono essere smaltiti in modo corretto.

(7) Nella definizione dei canoni di concessione di inerti, possono essere determinate specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

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