(1) Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l'inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità pari o inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma.36)
(2) Nel caso di depositi commerciali e impianti di distribuzione di carburanti, eccetto impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno, il comune trasmette il progetto all'Agenzia, che entro 30 giorni rilascia il parere in merito.36)
(3) Entro 30 giorni dal termine dei lavori la ditta costruttrice o installatrice deve presentare al comune una dichiarazione che attesti che i lavori sono stati eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione di cui al comma 1, nonché il modulo di registrazione.
(4) Il comune tiene costantemente aggiornato il catasto dei depositi esistenti nel proprio ambito territoriale e trasmette annualmente tali dati all'Agenzia.