(1) Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti in cui si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui agli allegati F e H e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle sostanze stesse in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento.
(2) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Qualora l'impianto di depurazione di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui all'allegato H riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse, non utili a una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'Agenzia riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati negli allegati D ed E per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.28)
(3) Gli scarichi di sostanze pericolose devono essere conformi ai valori limite di emissione di cui agli allegati D, E, F e G.
(4) Con l'autorizzazione può essere disposto che gli scarichi parziali di sostanze pericolose subiscano un trattamento prima della loro confluenza nello scarico generale, fissando i limiti per tali sostanze, ovvero che gli stessi siano separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti. Non è consentito diluire gli scarichi parziali di cui sopra con acque di raffreddamento, di lavaggio o impiegate per la produzione di energia elettrica.