(1) Il servizio integrato di fognatura e depurazione è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti:
- la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovracomunale;
- il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale;
- l'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e approvvigionamento idropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia.
(2) Il servizio di cui al comma 1 è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, il consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali. Contestualmente la Giunta provinciale individua le forme di cooperazione idonee, l'ente locale responsabile del coordinamento, nonché le opere e gli impianti di interesse sovracomunale.
(3) Entro 180 giorni dalla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio di cui al comma 1 secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
[(4) Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto.] 9)
(5) Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al servizio integrato di fognatura e depurazione.
(6) Le opere e gli impianti relativi al servizio di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati gratuitamente in concessione al gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
L'art. 5, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.