In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 5 (Il servizio integrato di fognatura e depurazione)  delibera sentenza

(1) Il servizio integrato di fognatura e depurazione è la forma di cooperazione degli enti locali per la gestione associata dei seguenti compiti:

  1. la realizzazione e gestione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di interesse sovracomunale;
  2. il coordinamento tra i gestori dei servizi a livello comunale;
  3. l'assunzione di altre funzioni relative ai servizi di fognatura, depurazione e approvvigionamento idropotabile, delegate dagli enti locali associati, anche singolarmente, o dalla Provincia.

(2) Il servizio di cui al comma 1 è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dalla Giunta provinciale, tenendo conto dell'omogeneità idrogeografica e di adeguate dimensioni gestionali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni, il consorzio dei comuni e le comunità comprensoriali. Contestualmente la Giunta provinciale individua le forme di cooperazione idonee, l'ente locale responsabile del coordinamento, nonché le opere e gli impianti di interesse sovracomunale.

(3) Entro 180 giorni dalla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali i comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio di cui al comma 1 secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

[(4) Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto.] 9)

(5) Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui al comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al servizio integrato di fognatura e depurazione.

(6) Le opere e gli impianti relativi al servizio di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati gratuitamente in concessione al gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione, il quale assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

massimeDelibera 25 giugno 2012, n. 925 - Promozione della concorrenza dei servizi locali pubblici - Determinazione dei bacini ottimali
9)
L'art. 5, comma 4, della L.P. 18 giugno 2002, n. 8, è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi dall'art. 5, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35 
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6 
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico