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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 12 (Assicurazioni)

(1) Prima dell'apertura, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a viaggi e soggiorni, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso il cliente, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, dell'importo minimo di 1.550.000,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Copia della polizza assicurativa va acquisita dalla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi prima della consegna dell'autorizzazione.