(1) Eventuali spese sostenute nel corso di interventi, per le quali i singoli corpi dei vigili del fuoco volontari non possono fare fronte con le dotazioni previste nel proprio bilancio preventivo, sono rifuse dal comune nel quale l'intervento ha avuto luogo.
(2) Per interventi con un consistente impegno di mezzi e costi i comuni possono chiedere contributi all'Azienda speciale, da erogare in base a criteri approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.
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