(1) L'Azienda speciale provvede a corrispondere il risarcimento dei danni arrecati a terzi - persone o cose - dal Servizio antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, nell'espletamento del servizio, se non coperti da assicurazioni, esclusi i danni causati dalle squadre aziendali antincendi nell'ambito della propria azienda.