(1) La Giunta provinciale nomina la commissione d’esame per l’ammissione al corso, che è composta da:
(2) Le persone di cui alla lettera d) del comma 1, sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) relativo al diploma di laurea o di un attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal regolamento di esecuzione alla presente legge.
(3) I/Le componenti di cui alla lettera d) del comma 1, sono designati dall'assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di sanità, mentre i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono proposti dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano. 4)