(1) In attesa di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita a livello nazionale e comunitario, la Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Comitato etico provinciale di cui all'articolo 44, può autorizzare le strutture pubbliche e private all'esercizio delle sopracitate attività.
(2) Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 39 e dell'articolo 40, in quanto applicabili.95)