(1) Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale viene assicurato attraverso il Fondo sanitario provinciale iscritto nel bilancio di previsione della Provincia e con gli eventuali stanziamenti integrativi previsti a carico del bilancio provinciale, nonché tramite tutte le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia.
(2) Il Fondo sanitario provinciale è alimentato da:
- quote del gettito delle imposte;
- entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria a favore di pazienti provenienti da altre regioni, dalla Provincia autonoma di Trento e dall'estero;
- trasferimenti dallo Stato ed altri enti per progetti specifici in conto corrente ed in conto capitale;
- eventuali altre entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica di spettanza della Provincia.
(3) Le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia sono:
- le entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle strutture erogatrici di prestazioni;
- i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
- le donazioni e gli altri atti di liberalità;
- le entrate non citate nelle lettere a), b) e c).
(4) Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate alla copertura delle spese sostenute dalle aziende sanitarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle spese per l'espletamento di attività sanitarie di competenza della Giunta provinciale, nonché al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale e alla realizzazione di obiettivi connessi a specifiche attività sanitarie.
(5) Le quote di risorse destinate agli interventi di cui al comma 4 sono determinate annualmente con la legge finanziaria della Provincia.
(6) La ripartizione della quota da devolvere alle aziende sanitarie è stabilita annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli strumenti di programmazione triennale.
(7) Il finanziamento dei comprensori sanitari avviene su base capitaria tenendo conto di appositi indicatori individuati dalla Giunta provinciale per garantire ai cittadini i livelli uniformi di assistenza secondo i piani sanitari vigenti, nonché della produzione misurata in base al sistema tariffario. Le attività e i progetti specifici stabiliti dalla Giunta provinciale sono finanziati a parte. La compensazione della mobilità sanitaria a livello interregionale e internazionale avviene comunque sulla base dei tariffari determinati dalla Giunta provinciale.61)
(8) Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell'esercizio, la Giunta provinciale dispone ogni anno a favore di ciascuna azienda sanitaria delle anticipazioni periodiche e regolari sulla base dei fabbisogni di liquidità delle aziende.