(1) Fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, l’assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(2) La Giunta provinciale definisce le relative linee guida la cui attuazione è demandata all’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. 12)