(1) Il Direttore di comprensorio sanitario è nominato dalla Giunta provinciale su proposta del Direttore generale dell'azienda sanitaria. Si applicano l'articolo 8, comma 1, nonché l'articolo 11, commi 8, 9 e 10.
(2) Salvo quanto previsto dagli articoli 65 e 69, i Direttori di comprensorio sanitario devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.
(3) Il Direttore di comprensorio sanitario, nell'esercizio delle proprie funzioni, risponde dell'operato direttamente al Direttore generale. In caso di mancato rispetto, da parte del Direttore di comprensorio sanitario, della programmazione provinciale, dell'atto aziendale nonché della programmazione strategica aziendale, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore generale e sentito l'interessato, ne dichiara la decadenza e risolve il relativo contratto di lavoro.29)