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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale28 novembre 2001, n. 171)
Legge sui masi chiusi

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 dicembre 2001, n. 51.

Art. 17 (Legatario/legataria o assuntore/assuntrice con atto tra vivi)

(1)  Il legatario/la legataria o il donatario/la donataria possono tenere il maso chiuso, salva reintegrazione in denaro della quota riservata ai legittimari o alle legittimarie.

(2)  Le disposizioni sulla determinazione e sul pagamento del prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con atto di donazione o per atto tra vivi.

(3)  In mancanza di disposizioni di ultima volontà, il trasferimento di una quota indivisa del maso a uno degli aventi diritto o a una delle aventi diritto alla successione conferisce all'acquirente della stessa il diritto di assunzione dell'intero maso ai sensi dell'articolo 20.