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b) Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 81)
Norme per la tutela della qualità dell'aria

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

ALLEGATO C 27)
VALORI LIMITE E NORME TECNICHE (art. 3)

PARTE I
Disposizioni generali

(1)  Il presente allegato C stabilisce, nella Parte II, i valori limite di emissione per determinate sostanze inquinanti, le prescrizioni tecniche da applicare ad alcune tipologie di impianti, nonché le modalità di esecuzione delle misurazioni periodiche di autocontrollo. Per le altre tipologie d’impianti ed altre sostanze inquinanti, non comprese nella Parte II del presente allegato, i valori limite applicabili sono definiti dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(2)  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in sede di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni ed agli impianti approvati ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 a partire dal 01.01.2010.

(3) 28)

(4)  Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al comma 1, più impianti dello stesso richiedente e localizzati nello stesso luogo sono di norma considerati un unico impianto qualora gli stessi siano destinati ad attività fra loro identiche, abbiano caratteristiche tecniche e costruttive simili e producano emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee.29)

(5)  L’Agenzia provinciale per l’ambiente può stabilire valori limite di emissione inferiori a quanto stabilito dal comma 1, qualora dai dati di progetto degli impianti soggetti ad approvazione si evidenziasse il rischio di superamento dei valori limite della qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8 “Norme per la tutela della qualità dell’aria”.

PARTE II
Valori limite di emissione per determinate tipologie di impianti

Abbreviazioni

Legge – Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8

Inquinante – Inquinante atmosferico emesso

CO – Monossido di carbonio

CO2 – Anidride carbonica

COT – Carbonio organico totale

COV – Composti organici volatili espressi come COT

NO2 – Biossido di azoto

NOx – Ossidi di azoto espressi come NO2

O2 – Ossigeno libero nell’aria

O2% – Ossigeno di riferimento, ovvero tenore volumetrico di ossigeno espresso in valore percentuale rispetto al volume dell’effluente gassoso.

PTS – Polveri totali sospese

Pt – Potenza termica nominale ai sensi della lettera hh) dell’art. 268 del D.Lgs. 152/2006

SO2 – Biossido di zolfo

SOx – Ossidi di zolfo espressi come SO2

PCDD/F – Diossine e Furani

Tt – Temperatura del termoconvettore

GPL – Gas liquefatto30)

Sezione A
Norme tecniche di carattere generale

  • 1.  Manutenzione e guasti degli impianti
    • a)  Il gestore deve garantire che l’impianto sia costantemente in un buono stato di manutenzione sia per ciò che riguarda i sistemi di abbattimento sia per quanto concerne la qualità della combustione.
    • b)  In caso di guasto con possibile superamento dei valori limite, il gestore è tenuto a darne comunicazione tempestiva all’Ufficio aria e rumore ed a ripristinare le normali condizioni di esercizio nel più breve tempo possibile. Qualora ciò non fosse possibile, il gestore deve arrestare l’impianto salvo diversa disposizione da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.
  • 2.  Impianti termici di riserva
    Per impianto termico di riserva s’intende un impianto la cui attività è inferiore a 360 ore in un anno.
  • 3.  Misurazioni in continuo
    I dati misurati in continuo devono essere registrati su apposito supporto digitale, devono essere conservati per almeno 5 anni e devono essere accessibili su richiesta degli organi di vigilanza.

Sezione B
Impianti di combustione

Per gli impianti di combustione di cui all’art. 7 della legge con una potenza termica nominale inferiore a 50 MW si applicano i valori limite e le disposizioni riportate nei punti da 4 a 13 della presente Sezione.30)

Sono esclusi gli impianti di postcombustione.

4. Impianti termici alimentati a legna

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8, comma 1 lettera c) e comma 5 della legge alle condizioni in essa stabilite.

Misurazioni in continuo

- Temperatura dei fumi alla base del camino

- CO2 o O2

- CO solo per impianti con Pt ≥ 3 MW

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 11]

 

Potenza termica nominale (Pt)30)

Inquinante

>  1< 3 MW

>  3< 20 MW

>  20 MW

PTS

100

30

20

COT

50

30

10

Nox

500

300

200

CO

250

150

100

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti devono essere misurati almeno una volta l’anno.

5. Impianti termici alimentati a residui vegetali solidi

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8 comma 6 della legge, fermo restando che il combustibile può essere trattato solo meccanicamente. Inoltre, i combustibili derivanti da scarti di lavorazione possono essere utilizzati solo nelle aziende in cui tale lavorazione viene effettuata.

Misurazioni in continuo

- Temperatura dei fumi alla base del camino

- CO2 o O2

- CO

- COT solo per impianti con Pt ≥ 6 MW

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 11]

 

Potenza termica nominale (Pt )30)

Inquinante

≥ 0,5 < 3 MW

≥ 3 MW

PTS

30

20

COT

50

10

NOx

500

200

CO

250

100

SOx

200

200

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti devono essere misurati almeno una volta l’anno.

6. Impianti termici alimentati a combustibili liquidi di origine fossile

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) della legge alle condizioni in essa stabilite.

Misurazioni in continuo

Negli impianti con Pt ≥ 6 MW ad eccezione degli impianti di riserva:

- Temperatura dei fumi alla base del camino

- CO

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 3]

 

Potenza termica nominale (Pt ) ≥ 1 MW30)

Inquinante

Tt fino a 110° C

Tt oltre i 110 °C

PTS

50

50

NOx

180

250

CO

80

80

Misure periodiche di autocontrollo

NOx e CO devono essere misurati almeno una volta l’anno. Per gli impianti di riserva essi devono essere misurati ogni 3 anni.

7. Impianti termici alimentati ad olio combustibile o olio vegetale

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e) e f) della legge. Gli oli vegetali possono essere trattati solo meccanicamente e a partire dal 5.12.2010 devono rispettare i criteri di sostenibilità per i bioliquidi della direttiva 2009/28/CE.

Misurazioni in continuo

Negli impianti con Pt > 1 MW ad eccezione degli impianti riserva:

- CO

- NOx solo per impianti con Pt ≥ 3 MW

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 3]

Inquinante

Potenza termica nominale (Pt ) ≥ 0,3 MW30)

PTS

50

NOx

350

CO

80

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti almeno una volta l’anno.

Gli impianti di riserva ogni 3 anni.

8. Impianti termici alimentati a combustibili gassosi

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) della legge ad esclusione dei biogas, dei gas di raffineria e petrolchimici, dei gas d’altoforno, di cokeria, di acciaieria.

Misurazioni in continuo

Negli impianti con potenza nominale ≥ 6 MW ad eccezione degli impianti di riserva:

- Temperatura dei fumi alla base del camino

- CO

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 3]

 

Potenza termica nominale (Pt ) ≥ 3 MW30)

Inquinante

Tt fino a 110° C

Tt oltre i 110 °C

NOx

120

200

CO

80

80

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti devono essere misurati almeno una volta l’anno. Per gli impianti di riserva essi devono essere misurati ogni 3 anni.

9. Motori fissi a combustione interna alimentati a combustibili liquidi

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettere b) e d) della legge. Gli oli vegetali possono essere trattati solo meccanicamente e devono rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva 2009/28/CE.

Misurazioni in continuo

- CO solo per impianti con Pt ≥ 1 MW

- NOx solo per impianti con Pt ≥ 3 MW

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 5]

 

Potenza termica nominale (Pt )

Inquinante

< 0,3 MW

≥ 0,3 < 3 MW

≥ 3 MW (1)

PTS

100

50

20

NOx

2000

1000

500

CO

650

650

300

(1)  Dal 01.01.2015 si applicano questi valori limite anche agli impianti per i quali è stata inoltrata domanda di concessione edilizia prima del 01.01.2010.

Non si applicano valori limite a gruppi elettrogeni d’emergenza ed altri motori fissi di emergenza.

Misure periodiche di autocontrollo

Negli impianti con Pt ≥ 0,3 MW, indipendentemente dalla data di domanda di concessione edilizia, devono essere misurati almeno una volta l’anno tutti gli inquinanti. Negli impianti di riserva tali inquinanti misurati ogni 3 anni.31)

10. Motori fissi a combustione interna alimentati a combustibili gassosi

Combustibili ammessi

Combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) della legge ad esclusione dei biogas, dei gas di raffineria e petrolchimici, dei gas d’altoforno, di cokeria, di acciaieria.

Misurazioni in continuo

- CO e NOx solo per impianti con Pt ≥ 3 MW

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 5]

 

Potenza termica nominale (Pt )30)

Inquinante

< 0,5 MW

≥ 0,5 < 3 MW

≥ 3 MW

NOx

1000

500

400

CO

650

650

300

Non si applicano valori limite a gruppi elettrogeni d’emergenza ed altri motori fissi di emergenza.

Misure periodiche di autocontrollo

Negli impianti con Pt ≥ 0,5 MW, CO e NOx devono essere misurati almeno una volta l’anno. Negli impianti di riserva essi devono essere misurati ogni 3 anni.

11. Motori fissi a combustione interna alimentati con gas di depurazione

Combustibili ammessi

Combustibile di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) della legge e costituito da una miscela di gas derivanti dai liquami raccolti negli impianti di depurazione asserviti alla rete pubblica di raccolta delle acque reflue.

Misurazioni in continuo

- CO solo per impianti con Pt ≥ 1 MW

- NOx solo per impianti con Pt ≥ 3 MW

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 5]

 

Potenza termica nominale (Pt )30)

Inquinante

< 3 MW

≥ 3 MW

COT

150

100

NOx

500

450

CO

800

650

HCl

10

10

Misure periodiche di autocontrollo

Gli impianti con Pt ≥ 1 MW, tutti gli inquinanti almeno una volta l’anno.

12. Impianti di combustione alimentati con combustibili non compresi nei paragrafi precedenti

Per gli impianti funzionanti con combustibili autorizzati ai sensi dell’art. 8, comma 9 della legge, valgono le disposizioni all’uopo stabilite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente in sede di approvazione di progetto o in sede di autorizzazione alle emissioni.

13. Norme generali riguardanti la riduzione delle emissioni di CO2 dagli impianti di combustione

  1. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale ≥ 0,3 MW destinati alla produzione di energia elettrica da immettere in rete devono essere dimensionati in modo tale che la potenza termica massima da essi sviluppata durante il periodo di massimo assorbimento di calore venga interamente utilizzata dai dispositivi di utilizzo.30)32)
  2. Quanto disposto alla lettera a) non si applica per impianti alimentati a biogas.

Sezione C
Impianti di aspirazione ed abbattimento polveri

14. Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o catrami e prodotti minerali

Combustibili ammessi

E’ consentito l’utilizzo dei combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), d), e) della legge.

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 17]

Inquinante

Valore limite

PTS

20 mg/Nm³

COT

50 mg/Nm³

SOx

400 mg/Nm³

Negli impianti alimentati a metano o GPL, il valore limite per gli SOx si intende rispettato.

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti almeno una volta l’anno ad eccezione del SOx per gli impianti alimentati a gas.

15. Impianti per la lavorazione di prodotti minerali

  1. In ogni fase di lavorazione, trasporto, carico e scarico devono essere adottate tutte le misure tecnicamente attuabili al fine di impedire l’emissione diffusa di polveri.
  2. L’aria di aspirazione o utilizzata per le operazioni di caricamento deve essere adeguatamente filtrata.
  3. Valore limite di emissione (PTS): 30 mg/Nm³.

16. Impianti di aspirazione delle emissioni da attività di saldatura, taglio e lavorazione dei metalli

  1. Le emissioni diffuse devono essere ridotte al minimo attraverso idonei sistemi d’aspirazione. Il volume aspirato presso ogni punto d’aspirazione non deve di norma essere inferiore a 2.000 m³/h.
  2. Valore limite di emissione (PTS): 30 mg/Nm³.

17. Impianti per la lavorazione del legno e delle materie plastiche

  1. Al fine di garantire un’efficace captazione delle polveri e dei trucioli che si sviluppano durante le lavorazioni, nei singoli condotti di aspirazione deve essere garantita una velocità di aspirazione pari a ad almeno 20 m/s, mentre la portata dell’aria deve essere commisurata alla massima contemporaneità d’uso dei macchinari. Le linee di aspirazione con una contemporaneità inferiore al 100% devono essere dotate di sistemi di apertura automatica delle saracinesche dei condotti.
  2. Gli impianti di aspirazione devono entrare in funzione contemporaneamente all’accensione delle macchine di lavorazione.
  3. Gli impianti di filtrazione devono essere dotati di un sistema automatico di pulizia dei filtri.
  4. La velocità di passaggio dell’aria attraverso la superficie filtrante non deve essere superiore a 2,5 m/min.
  5. Valore limite di emissione (PTS): 10 mg/Nm³.

18. Impianti di lavorazione di cereali o affini

  1. In ogni fase di lavorazione, trasporto, carico e scarico devono essere adottate tutte le misure tecnicamente attuabili al fine di impedire l’emissione diffusa di polveri.
  2. L’aria di aspirazione o utilizzata per le operazioni di caricamento deve essere adeguatamente filtrata.
  3. Valore limite di emissione (PTS): 10 mg/Nm³.

Sezione D
Emissioni di polveri da attività di produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio, carico o scarico di materiali polverulenti

19. Cantieri edili

Fino all’emanazione delle specifiche direttive di cui al comma 2 dell’art, 14 della legge, per le attività svolte nei cantieri edili, si applicano le disposizioni di cui ai successivi punti 20 e 21.

20. Produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti

  • a)  I macchinari ed i sistemi usati per la produzione e la lavorazione di materiali polverulenti devono essere incapsulati, ovvero essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri egualmente efficaci. A tale categoria appartengono ad esempio le seguenti attività: frantumazione, cernita, miscelazione, riciclaggio, pelettizzazione, bricchettazione, ecc.
  • b)  Per il trasferimento di materiali polverulenti devono essere utilizzati sistemi chiusi. Se ciò non fosse possibile o lo fosse solo in parte, le emissioni di polveri devono essere convogliate ad un idoneo sistema di abbattimento polveri.
  • c)  Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione ed abbattimento nei seguenti punti:
    • -  punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
    • -  sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
    • -  canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;
    • -  convogliatori aspiranti.
  • d)  Se nell’attività di movimentazione di materiali polverulenti non è possibile la captazione delle emissioni contenenti polveri si devono applicare i seguenti accorgimenti tecnico-organizzativi:
    • -  mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta;
    • -  nei tubi di scarico deve essere mantenuta al minimo la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti.
  • e)  Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento delle polveri.
  • f)  La pavimentazione delle strade percorse dai mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.
  • g)  Il valore limite di emissione per gli impianti di abbattimento è pari a 30 mg/Nm³ di PTS.

21. Stoccaggio di materiali polverulenti

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti devono essere prese in considerazione le seguenti misure:

  1. stoccaggio in silos;
  2. copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi;
  3. copertura della superficie, ad es. con stuoie o manti erbosi;
  4. costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
  5. provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità sulla superficie del suolo.

Sezione E
Impianti ed attività con emissioni di COV

22. Soglie di consumo di solventi

  • a)  Per le attività con consumo annuo di solventi superiore alle soglie riportate nella seguente tabella valgono le disposizioni tecniche definite dall’art. 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

 

Tipo di attività

Soglia

[t/a]

Pulitura a secco in impianti a ciclo chiuso

nessuna

Pulizia di superfici

1

Verniciatura di metalli, plastica, tessili, tessuti, film, carta, filo per avvolgimento.

5

Applicazione di colle

5

Rivestimento di cuoio, estrazione e raffinazione di olio vegetale o grasso animale

10

Verniciatura del legno

15

Attività di stampa

15

Altre attività con utilizzo di solventi

15

 

 

  • b)  Per le attività con un consumo di solventi inferiore alle soglie di cui alla lettera a) devono essere utilizzati, per quanto tecnicamente fattibile, prodotti a basso contenuto di solvente ed adottati sistemi di applicazione dei prodotti ad alta efficienza.
  • c)  Se le attività di cui alle lettere a) e b) causano molestie olfattive in zone abitative, può essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento per il contenimento delle emissioni di COV.
  • d)  Le prescrizioni di cui ai punti 23, 24 e 25 si applicano indipendentemente dal superamento delle soglie di cui alla lettera a).

23. Verniciatura manuale a spruzzo

  1. Le attività di verniciatura ed essiccazione devono essere svolte all’interno di appositi locali o cabine esclusivamente adibiti allo scopo fatta eccezione per i lavori di realizzazione e manutenzione di edifici ed impianti non smontabili.
  2. Nei locali e nelle cabine di verniciatura o di essiccazione deve essere assicurato un adeguato flusso dell’aria di reintegro e garantita una leggera depressione. La portata dell’aria deve essere commisurata alla dimensione dei prodotti da verniciare e di norma non deve essere inferiore a 8.000 m³/h. La velocità del flusso d’aria, misurata in prossimità della parete aspirante, non deve essere inferiore a 0,4 m/s ed in caso di aspirazione a pavimento a 0,2 m/s.
  3. L’aria aspirata deve essere convogliata ad un apposito impianto di abbattimento.
  4. Il valore limite durante le fasi di applicazione del rivestimento è pari a 3 mg/Nm³ di PTS.
  5. Il valore limite di emissione durante le fasi di essiccazione è pari a 50 mg/Nm³ di COT.

24. Verniciatura manuale a spruzzo delle carrozzerie degli autoveicoli

  1. Nelle attività di rivestimento di autoveicoli e rimorchi devono essere utilizzati esclusivamente prodotti rientranti nei limiti stabiliti dal decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 “Attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria”.
  2. Oltre a quanto disposto dal punto 23, lettere a), c), d ed e), nelle cabine di verniciatura la portata dell’aria deve essere di norma non inferiore a 15.000 m³/h e la velocità del flusso d’aria, misurata in ogni punto della griglia di aspirazione, non deve essere inferiore a 0,2 m/s.

25. Verniciatura in serie

Oltre a quanto disposto ai punti 23 e 24, il valore limite per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è pari a 40 g/m².

26. Pulitura a secco di tessuti e pellami

  1. Gli impianti per la pulitura a secco di tessuti e pellami devono funzionare esclusivamente a ciclo chiuso.
  2. Gli impianti devono avere un’emissione inferiore ai 20 grammi di solvente per ogni chilogrammo di prodotto pulito ed asciugato.

Sezione F
Impianti ed attività varie

27. Incenerimento e coincenerimento di rifiuti

  1. A tali attività ed impianti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.
  2. Gli impianti sperimentali di incenerimento rifiuti devono essere inseriti nel contesto di un progetto di ricerca promosso da un ente universitario o ad esso parificato ed essere autorizzati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. In tali impianti non si possono trattare più di 50 tonnellate di rifiuti l’anno.

28. Crematori

Combustibili ammessi

E’ consentito l’utilizzo dei combustibili di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) della legge.

 

Valori limite [mg/Nm³; O2% = 11]

Inquinante

Valore limite

PTS

10 mg/Nm³

COT

20 mg/Nm³

CO

50 mg/Nm³

Misure periodiche di autocontrollo

Tutti gli inquinanti almeno una volta l’anno.

29. Affumicatura di prodotti alimentari

  1. Con flusso di massa superiore a 0,05 kg/h il valore limite (COT) è pari a 50 mg/Nm³
  2. Per impianti situati all’interno di centri abitati il valore limite di applica a partire da un flusso di massa maggiore di 0,02 kg/h.
  3. Gli impianti con una potenzialità di produzione maggiore di 300 kg/giorno devono essere sottoposti a misurazione di autocontrollo almeno un volta all’anno, salvo diverse disposizioni stabilite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

30. Torrefazione e tostatura di altri pordotti

  1. Valore limite di emissione (COT): 50 mg/Nm³.
  2. Gli impianti con una potenzialità di produzione maggiore di 50 kg/giorno devono essere sottoposti a misurazione di autocontrollo almeno un volta all’anno, salvo diverse disposizioni stabilite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

31. Impianti ed attività ad alto impatto olfattivo

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 15 della legge, la costruzione di tali impianti o l’inizio di tali attività può avvenire solamente in siti distanti almeno 300 metri dal più vicino insediamento abitativo. Tale distanza può essere ridotta nel caso in cui il gestore adotti idonei provvedimenti che impediscano la diffusione di odori in ogni condizione di esercizio ed in ogni fase di lavorazione.

 

27)
L'allegato C è stato così sostituito dalla delibera della Giunta provinicale 7 settembre 2009, n. 2237.
28)
Il punto 3 della parte I dell'allegato C è stato abrogato dalla delibera della Giunta provinicale 28 marzo 2011, n. 505.
29)
Il punto 4 della parte I dell'allegato C è stato così sostituito dalla delibera della Giunta provinciale 13 settembre 2010, n. 1508.
30)
Con la delibera della Giunta provinciale 8 febbraio 2010, n. 239, la dicitura in lingua tedesca „Thermische Nennleistung“ è stata sostituita con la dicitura „Feuerungswärmeleistung“.
31)
Il punto 9, parte II, sezione B, è stato prima sostituito dalla delibera della Giunta provinciale 8 febbraio 2010, n. 239, poi dalla delibera della Giunta provinciale 13 settembre 2010, n. 1508, ed infine dalla delibera 28 marzo 2011, n. 505.
32)
La lettera a) dell'allegato C, parte II, sezione B, è stata così modificata dalla delibera della Giunta provinciale 13 settembre 2010, n. 1508.
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