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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 8 (Compiti del responsabile di progetto)  

(1)  Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

  • a)  verifica la rispondenza dei progetti con le indicazioni espresse dall'amministrazione committente, segnalando gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;
  • b)  verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;
  • c)  verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna;
  • d)  certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità;
  • e)  vigila sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna;
  • f)  vigila sull'esecuzione dell'appalto o della concessione;
  • f/bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva. Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico; 10)
  • g)  vigila sull'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che non assume in via diretta;
  • h)  accerta e certifica che i lavori sono complessi o comunque sono tali che è opportuno o necessario procedere al collaudo in corso d'opera;
  • i)  propone la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, qualora il direttore dei lavori abbia segnalato ripetute e gravi violazioni non regolarizzate nei termini prescritti dal direttore dei lavori;
  • j)  propone, su comunicazione delle parti interessate, la conciliazione delle controversie che insorgano in ogni fase del procedimento di realizzazione dei lavori.

(1/bis)  In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. La validazione è eseguita con l’approvazione del progetto. 11)

(2)  I compiti e le attribuzioni del coordinatore unico e del responsabile di progetto possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

10)
La lettera f/bis dell'art. 8, comma 1, è stata inserita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.
11)
Il comma 1/bis dell'art. 8 è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.
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