(1) Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:
(1/bis) In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. La validazione è eseguita con l’approvazione del progetto. 11)
(2) I compiti e le attribuzioni del coordinatore unico e del responsabile di progetto possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.