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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale17 giugno 1998, n. 61)2)
Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.
2)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48.

Art. 14 (Contenuto della progettazione esecutiva)

(1)  Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico.

(2)  Il progetto esecutivo contiene:

  1. una dettagliata relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle opere e delle caratteristiche del territorio, nonché un programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere e l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;
  2. una relazione sugli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale;
  3. un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo riferito alle singole categorie di lavoro;
  4. disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, e tali da consentire l'identificazione di ogni singolo elemento in forma, tipologia, qualità e dimensione con indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare;
  5. relazioni tecniche, calcoli ed elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio relativi agli impianti;
  6. una relazione geologica, geotecnica e idrologica desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata;
  7. i calcoli statici ed il dimensionamento delle strutture portanti;
  8. un elenco dei prezzi unitari redatto per quanto possibile con riferimento all'elenco prezzi informativi provinciale per i lavori pubblici;
  9. un computo metrico dettagliato;
  10. quant'altro eventualmente necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei costi.
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