(1) Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici di importo superiore a 300.000 ECU e sono finalizzate ad accertare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le condizioni contrattuali.
(2) Al collaudo dei lavori pubblici di interesse provinciale le amministrazioni committenti provvedono tramite esperti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche di cui alla legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81.
(3) Le operazioni di collaudo devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio fissato in contratto e si concludono con il rilascio del certificato del collaudo tecnico e amministrativo.
(4) Il termine di cui al comma 3 è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.
(5) Il collaudo in corso d'opera può venire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:
(6) Per i lavori di importo fino a 300.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito dal certificato del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione.