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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 76 (Contributi ai comuni)

(1) Per il recupero del proprio patrimonio edilizio a fini abitativi vengono concessi ai comuni i contributi a fondo perduto nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1, per il recupero convenzionato di abitazioni.115) 

(2) Per interventi di riordino urbanistico necessari per l'attuazione del piano di recupero e consistenti nella rimozione di manufatti vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura del 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili dall'Ufficio estimo provinciale. Il contributo a fondo perduto viene commisurato a quella quota parte della volumetria della singola unità d'intervento in cui è compresa la costruzione da demolire, delimitata nel piano di recupero, che è destinata ad abitazioni.

115)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.