(1) A decorrere dal 2015 per il recupero di edifici destinati a convitti per studenti e lavoratori può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento è escluso dal contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza scopo di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetustà di almeno 25 anni. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. In caso di modifica della destinazione d'uso il contributo deve essere restituito. 114)