In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 78/ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali)    delibera sentenza

(1)  Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali, previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione concessa stimata in 12.000.000,00 di euro verrà restituita per intero al fondo di rotazione di cui all’articolo 87, comma 1, in un numero di rate di nor-ma pari a quello previsto per le detrazioni dalla normativa statale. 117)

(2)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014 e 2015. 118)

massimeDelibera 11 novembre 2014, n. 1315 - Edilizia abitativa agevolata. Approvazione contratto di mutuo tipo relativo ai finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali
massimeDelibera 10 giugno 2014, n. 691 - Edilizia abitativa agevolata. Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali. Approvazione dei criteri
117)
L'art. 78/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
118)
L'art. 78/ter, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.