(1) Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali, previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione concessa stimata in 12.000.000,00 di euro verrà restituita per intero al fondo di rotazione di cui all’articolo 87, comma 1, in un numero di rate di nor-ma pari a quello previsto per le detrazioni dalla normativa statale. 117)
(2) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014 e 2015. 118)