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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario)

(1) In caso di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assessore all'edilizia abitativa autorizza la voltura dell'agevolazione uniformandosi alla decisione del giudice. In seguito all'autorizzazione alla voltura dell'agevolazione viene concessa anche l'autorizzazione al trasferimento totale o parziale della proprietà dell'abitazione.

(2) 92) 

92)
L'art. 66, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.