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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)

(1)  In caso di acquisto di un'abitazione, la domanda per la concessione dell'agevolazione per il recupero può essere presentata contestualmente a quella per l'agevolazione dell'acquisto dell'abitazione, o anche successivamente. Al momento della presentazione della domanda per ottenere l'agevolazione aggiuntiva, l'abitazione deve avere almeno 25 anni. 69)

(2) L'agevolazione per l'acquisto viene concessa nella misura prevista dagli articoli 53, 54 e 55. L'agevolazione aggiuntiva per il recupero viene concessa nella misura prevista dagli articoli 71 e 73.

(3) Qualora la domanda di agevolazione per il recupero venga presentata successivamente a quella di agevolazione per l'acquisto, non è richiesto il requisito di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c).

69)
L'art. 61, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.