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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 45/bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione immobiliare)

(1) Agli effetti della presente legge due coniugi sono considerati legalmente separati quando almeno uno di essi abbia presentato in giudizio la domanda di separazione. Qualora la separazione legale non sia sancita entro quattro anni dalla presentazione della domanda, l’agevolazione edilizia eventualmente concessa è revocata. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato.

(2) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trasferiscono al coniuge la proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c).

(3) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza, perdono la disponibilità dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.

(4) Alle persone che a seguito di esecuzione immobiliare perdono la proprietà dell’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), per quanto riguarda il sussidio casa e l’assegnazione in locazione di abitazioni dell’edilizia sociale.52)

52)
L'art. 45/bis è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e poi così sostituito dall'art. 1, comma 12, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.