In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 44 (Nucleo familiare)   delibera sentenza

(1) Agli effetti della presente legge concorrono a comporre il nucleo familiare il richiedente, il coniuge ovvero la persona convivente con il richiedente in una relazione more uxorio e, purché conviventi, i discendenti in linea retta minori, nonché quelli tra i 18 e 25 anni di età che siano studenti e fiscalmente a carico; concorrono anche i genitori e i suoceri conviventi con il richiedente alla data di presentazione della domanda da almeno un anno. Ai figli minori sono equiparati i figli in situazione di handicap ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46.

(2)  Per figli si intendono anche i minori in affidamento giudiziale.47)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - redditi da fabbricato di genitori non conviventi
47)
Art. 44, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.