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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 131/bis (Misure straordinarie per i danni ad edifici completamente distrutti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012)

(1)  In caso di distruzione completa di edifici ad uso civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel dicembre 2012 nel Comune di Badia, è concesso un contributo a fondo perduto per i danni effettivamente subiti in misura non superiore al 70 per cento del valore degli stessi. L'Ufficio provinciale Estimo esprime un parere di congruità sull'ammontare dei danni subiti.

(2)  Non si applicano le cause di esclusione di cui all'articolo 32, comma 1, ad eccezione della lettera a). Il contributo di cui al presente articolo non è concesso per coprire eventuali spese per l'acquisizione di aree idonee all'edificazione, per le quali, se del caso, si applica l'articolo 30, comma 4. I contributi concessi possono essere utilizzati per la ricostruzione degli edifici distrutti oppure per la costituzione di un diritto di usufrutto, uso o abitazione.

(3)  Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa entro il 1° gennaio 2014. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato.

(4)  Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo 4. 187) 188)

187)
L'art. 131/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.
188)
Vedi anche l'art. 2, comma 2, della L.P. 8 marzo 2013, n. 3.