In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 127 (Vincoli a carico di abitazioni già cedute)

(1) Le annotazioni tavolari disposte ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3a carico delle abitazioni cedute ai sensi della citata legge, perdono la loro efficacia dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente legge e si estingue il diritto di riscatto dell'ente cedente ovvero della Provincia previsto dall'articolo 13 della citata legge.

(2) Le annotazioni tavolari disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge, a carico di abitazioni acquistate dai conduttori senza agevolazioni edilizie provinciali, determinano il diritto di prelazione decennale previsto dall'articolo 126.

(3) Il diritto di prelazione dell'Ipes può essere riscattato dietro pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore convenzionale dell'abitazione. Dopo la presentazione di una dichiarazione dell'Ipes sull'avvenuto pagamento dell'importo, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, od al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45.184) 

184)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.