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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 120 (Provvedimenti del Presidente della Giunta provinciale)   

(1) Rimane salva la facoltà del Presidente della giunta provinciale di provvedere, previa deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), limitatamente ai casi di grave necessità pubblica in ordine al bisogno abitativo.

(2) Prima di esercitare la facoltà di cui al comma 1 e in mancanza delle abitazioni considerate all'articolo 119, comma 1, le famiglie rimaste senza tetto devono essere alloggiate preferibilmente in abitazioni o ambienti di proprietà pubblica idonei a servire temporaneamente da abitazione.

(3) A tal fine gli enti pubblici, ivi compresi quelli economici diversi da quelli considerati dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono tenuti a comunicare alla Provincia le abitazioni che si sono rese o che si rendano disponibili. Tale comunicazione deve avvenire entro un mese dalla data in cui si sia verificata la disponibilità o si sia determinata una scadenza certa entro la quale si prevede che si verifichi.