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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 119 (Ambito di applicazione)   

(1) Non sono soggette alle disposizioni sull'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES e dei comuni le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare la loro abitazione per motivi di sicurezza pubblica e di utilità pubblica.

(2) Per ottenere un'abitazione in assegnazione ai sensi del comma 1 le famiglie devono avere i requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.