(1) Non sono soggette alle disposizioni sull'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES e dei comuni le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare la loro abitazione per motivi di sicurezza pubblica e di utilità pubblica.
(2) Per ottenere un'abitazione in assegnazione ai sensi del comma 1 le famiglie devono avere i requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.