(1) Per l'attuazione del suo programma di costruzione l'IPES può stipulare convenzioni con i proprietari di immobili idonei al recupero di abitazioni, aventi ad oggetto la presa in locazione a lungo termine degli immobili e l'effettuazione dei lavori di recupero. Gli importi spesi per il recupero possono essere compensati totalmente o parzialmente con il canone di locazione, tenendo conto della durata del contratto di locazione.
(2) I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 devono avere una durata di almeno 20 anni.
(3) I contributi previsti agli articoli 71 e 73 per il recupero convenzionato di abitazioni vengono concessi al proprietario ed erogati a suo nome e per suo conto all'IPES.
(4) Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare per una durata non inferiore a 20 anni edifici gravati dal vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo. In base al contratto di acquisto o di locazione tale vincolo di destinazione decade di diritto. Contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES o all'annotazione del contratto di locazione viene cancellata l'annotazione del vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo.29)