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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 26 (Presa in locazione di immobili a scopo di recupero)

(1) Per l'attuazione del suo programma di costruzione l'IPES può stipulare convenzioni con i proprietari di immobili idonei al recupero di abitazioni, aventi ad oggetto la presa in locazione a lungo termine degli immobili e l'effettuazione dei lavori di recupero. Gli importi spesi per il recupero possono essere compensati totalmente o parzialmente con il canone di locazione, tenendo conto della durata del contratto di locazione.

(2) I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 devono avere una durata di almeno 20 anni.

(3) I contributi previsti agli articoli 71 e 73 per il recupero convenzionato di abitazioni vengono concessi al proprietario ed erogati a suo nome e per suo conto all'IPES.

(4) Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione l'IPES è autorizzato ad acquistare o a locare per una durata non inferiore a 20 anni edifici gravati dal vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo. In base al contratto di acquisto o di locazione tale vincolo di destinazione decade di diritto. Contestualmente all'intavolazione del diritto di proprietà a favore dell'IPES o all'annotazione del contratto di locazione viene cancellata l'annotazione del vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo.29) 

29)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 3 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.