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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 22/bis  

(1) Per la sistemazione abitativa del personale sanitario, che deve essere assunto allo scopo di garantire il funzionamento delle aziende sanitarie, la Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un programma speciale di costruzione dell'IPES.

(1/bis)  Nei limiti della disponibilità delle case albergo alcuni miniappartamenti possono essere messi anche a disposizione di persone che devono assistere minori per l’intera durata della degenza ospedaliera. 25)

(2) I criteri per l'assegnazione delle abitazioni e per l'ammissione alle case albergo sono da determinare con deliberazione della Giunta provinciale.26) 

25)
L'art. 22/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
26)
L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.