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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 17 (Direttore dell'IPES)

(1) Il direttore dell'IPES è nominato dal Consiglio di amministrazione su conforme proposta del Presidente dell'IPES, ed è scelto tra dirigenti pubblici e privati aventi i seguenti requisiti:

  1. età non superiore a 60 anni;
  2. aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

(2) Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato ed è regolato con contratto di diritto privato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

(3) L'incarico di direttore è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

(4) Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.

(5) Le funzioni del direttore vengono determinate dal Consiglio di amministrazione dell'IPES nella delibera con cui vengono disciplinati l'ordinamento degli uffici e la struttura dei servizi.