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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 116 (Amministrazione autonoma degli alloggi in locazione)

(1) L'IPES può autorizzare gli assegnatari alla gestione autonoma degli stabili.

(2) L'autorizzazione è concessa qualora almeno il 60 per cento dei locatari dello stabile sia d'accordo ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i locatari.

(3) L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nell'articolo 114.

(4) Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dall'IPES.

(5) Gli inquilini degli stabili ai quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'IPES il canone, detratta una quota delle spese generali e di amministrazione determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'IPES in base al relativo consuntivo dell'esercizio immediatamente precedente.