In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 111 (Rilascio di alloggi occupati illegittimamente)

(1) Il Presidente dell'IPES dispone con proprio decreto il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti.

(2) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del Presidente dell'IPES all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale.

(3) Il termine per il rilascio dell'abitazione non può essere superiore a 30 giorni.