(1) In caso di decesso del richiedente possono confermare la richiesta di assegnazione dell'alloggio, entro 60 giorni dal decesso, nell'ordine il coniuge superstite, i figli e i genitori, purché fossero conviventi con il richiedente al momento del suo decesso e compaiano nel certificato di stato di famiglia allegato alla domanda.
(2) Le persone di cui al comma 1 conservano per la durata di validità della graduatoria il diritto ad un'eventuale assegnazione di alloggio.