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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 103 (Ammissione alle case-albergo)     delibera sentenza

(1) I criteri per l'ammissione alle case-albergo per studenti, lavoratori, persone in situazione di handicap e particolari categorie sociali vengono fissati dalla Giunta provinciale. Nel determinare tali criteri, la Giunta provinciale può derogare ai criteri generali e specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali previsti dalla presente legge.

(2) L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad affidare la gestione delle case-albergo alle amministrazioni o associazioni interessate in base ad una convenzione.

massimeDelibera N. 1860 del 22.11.2010 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - determinazione dei criteri per l'ammissione alle case albergo per lavoratori - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 2601 del 19 luglio 2004
massimeDelibera N. 1858 del 22.11.2010 - Edilizia abitativa agevolata - articoli 103 e 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'assegnazione di miniappartamenti nella casa albergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 1757 del 23 maggio 2005