(1) I criteri per l'ammissione alle case-albergo per studenti, lavoratori, persone in situazione di handicap e particolari categorie sociali vengono fissati dalla Giunta provinciale. Nel determinare tali criteri, la Giunta provinciale può derogare ai criteri generali e specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali previsti dalla presente legge.
(2) L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad affidare la gestione delle case-albergo alle amministrazioni o associazioni interessate in base ad una convenzione.