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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 89 ( Finanziamento di lavori per l’apprestamento di zone di espansione )  

(1)  Se per l’apprestamento di una zona di espansione è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, anche lavori di sicurezza geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle agevolazioni per l’urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 87 della presente legge.

(2)  La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico o dal piano d’attuazione. L’agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l’onere complessivo per l’acquisto, l’apprestamento e l’urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della cubatura ammissibile nella zona. 142)

142)
L'art. 89 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.