(1) Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale, viene concesso a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 87 un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'abitazione.
(2) A carico delle abitazioni per la cui realizzazione viene concessa l'agevolazione di cui al comma 1, deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata.