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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 88 (Contributi a fondo perduto agli assegnatari)

(1) Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale, viene concesso a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 87 un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'abitazione.

(2) A carico delle abitazioni per la cui realizzazione viene concessa l'agevolazione di cui al comma 1, deve essere annotato nel libro fondiario il vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata.