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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.

Art. 87/bis (Acceleramento dell’individuazione di aree per l’edilizia abitativa agevolata)

(1)  Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione previsti dagli articoli 22 e 90, la Giunta provinciale richiede ai comuni nei quali è prevista la costruzione delle abitazioni di comunicare entro 60 giorni la disponibilità di aree per l’edilizia abitativa agevolata idonee alla realizzazione dei programmi di costruzione.

(2)  Qualora i comuni non dispongano di aree idonee per la realizzazione dei programmi di costruzione, tra l’amministrazione provinciale e il comune viene stipulata una convenzione concernente l’individuazione accelerata di aree per l’edilizia abitativa agevolata. La convenzione deve essere stipulata entro 60 giorni dall’invito da parte dell’amministrazione provinciale o da parte dell’amministrazione comunale. Esclusivamente per l’individuazione delle relative zone residenziali necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione di cui agli articoli 22 e 90, i termini previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono ridotti della metà.

(3)  Nella convenzione di cui al comma 2 sono fissati in modo vincolante i termini per l’individuazione delle zone residenziali e l’assegnazione delle aree.

(4)  Qualora una società o un ente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), sia già proprietario dell’area edificabile, si prescinde dall’acquisizione del terreno. Alla società o all’ente è concesso un contributo a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 87, comma 1, nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area. Presupposto per la concessione del contributo è una deliberazione formale di assegnazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione di assegnazione è titolo per l’annotazione del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 86 in combinato disposto con l’articolo 62.141)

141)
L'art. 87/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.